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Storie, anticipazioni, curiosità, retroscena sugli eventi CNRxEXPO prima degli eventi!
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Prof.
Stefano Piraino,
Università del Salento, Coordinatore Progetto Europeo Med-Jellyrisk
Il Mar Mediterraneo è una delle
regioni del pianeta più sensibili ai cambiamenti ambientali. Negli
ultimi decenni la frequenza, l'entità e la durata delle
proliferazioni o "fioriture" di meduse nel Mare Nostrum
sono progressivamente aumentate, richiamando una crescente attenzione
verso questi delicati organismi sia da parte dei ricercatori, volti a
comprendere le cause di questi fenomeni, che del grande pubblico.
Spesso le grandi popolazioni di meduse sono considerate come
un'anomalia o un disturbo per l'equilibrio degli ecosistemi marini, o
come un impedimento per le attività umane, come la pesca,
l'acquacoltura, la balneazione, e persino per gli impianti
industriali costieri.
I progressi della ricerca stanno consentendo di
identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed
ecologici che determinano questi fenomeni e di quantificare l'impatto
per l'ecosistema marino e per l'uomo, ma anche di rivelarne alcuni
potenziali risvolti positivi. MED-JELLYRISK 2012-2015
(www.jellyrisk.eu) è un progetto di ricerca finanziato dal programma
ENPI CBCMED che ha permesso di sviluppare un approccio
multidisciplinare e integrato a livello transnazionale per
l'attuazione di strategie condivise di studio, monitoraggio e
prevenzione delle fioriture di meduse nel Mar Mediterraneo, in
accordo con le raccomandazioni della Strategia Marina della
Commissione Europea (MSFD, 2008) per la crescita sostenibile e la
protezione degli ecosistemi marini europei.
Durante la conferenza Nuovi cibi tra ricerca, sostenibilità e innovazione,
presenterò alcuni tra i risultati più significativi del progetto
MED-JELLYRISK, quali: il raggiungimento di un alto livello di
partecipazione e di consapevolezza del grande pubblico sul "fenomeno
meduse"; la formazione di operatori tecnici del settore e di
nuovi ricercatori, la standardizzazione dei metodi di studio a
livello internazionale; la scoperta di nuove specie;
l'identificazione dei principali meccanismi biologici e dei fattori
ambientali promotori; lo messa a punto di modelli matematici di
previsione; la sperimentazione di strumenti di mitigazione, come le
reti antimeduse; la raccolta di nuovi, promettenti dati sul
potenziale utilizzo delle meduse mediterranee per uso farmaceutico,
nutraceutico, ed alimentare.
Prof. Stefano Piraino, Laboratorio di Biologia Evolutiva degli Invertebrati marini Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - DISTEBA
“Radice di luce”
la chiamava Rudolf Steiner, l'unico vegetale del pianeta con la capacità di
raccogliere e conservare la luce eterica, quella luce di cui il nostro
organismo ha bisogno per conservarsi in perfetta salute. Ma Rudolf Joseph
Lorenz Steiner (1861- 1925) non era né un agronomo, né un medico, né tanto meno
un nutrizionista: era un filosofo, il fondatore della “Antroposofia”. Steiner è
un personaggio piuttosto discusso, con alcuni appassionati estimatori e seguaci
delle sue teorie e altrettanti, e altrettanto entusiasmati, detrattori. E in un
blog destinato alla agro-biodiversità non parleremmo di Steiner se non fosse
per la “radice di luce” ovvero la Dioscorea
batatas da lui denominata “lichtyam” parola con la quale è conosciuta dai
suoi ammiratori.
La Dioscorea batatas,
detta anche “Igname della Cina”, fu descritta per la prima volta dal botanico Joseph
Decaisne (1807-1882). Pianta originaria della Cina, da cui il nome, è una
pianta oggi coltivata soprattutto per le sue proprietà medicinali, in quanto
ricca di una serie di principi biologicamente attivi, fra cui alcune saponine
steroidee (dioscina e diosgenina) e il DHEA (diidroepiandrosterone), tutte sostanze
coinvolte nella sintesi di ormoni sessuali. Infatti, gli estratti di questa
pianta sono spesso utilizzati in caso di dismenorrea o per alleviare i sintomi
della menopausa.
La cosa ancora più interessate, però, è che questa pianta ha
una serie di “cugine” che sono alla base dell’alimentazione di interi popoli.
Durante l’evento #MercatiErranti sono girati in rete filmati e foto che
ritraggono lo Yam, un tubero apprezzato moltissimo in Africa subsahariana e
coltivato anche in Italia per soddisfare la richiesta di migliaia di immigrati
che associano quel cibo alla loro terra d’origine. La cosa non mi meraviglia
affatto: mio zio Peppino, emigrato negli USA nel lontano 1932, aveva come
simbolo identitario della sua origine italiana le piante di “vasilicoje”, il basilico, che coltivava
al posto dei fiori nel backyard della sua casa di Queens.
Tornando allo Yam, in realtà parliamo non di una sola
specie, ma di una serie di piante far loro strettamente imparentate, tutte
chiamate yam o igname. Una curiosità: pare che la parola igname derivi dalla
corruzione della parola wolof (lingua senegalese) “niam” che significa “assaggia” o “mangia”. Già immagino il marinaio
portoghese che chiede al longilineo wolof “Come
si chiama?” e quello che risponde “Mangia!”
ma in realtà pensa “che glie ne importa a quest’uomo dal colorito tanto
malaticcio”.
In Africa le specie più diffuse sono la Dioscorea rotundata o yam bianco, la più diffusa oggi anche in
Italia, e la D. cayenensis o yam
giallo. Oltre a queste una decina di specie asiatiche e americane oltre che
africane. Tutte per essere mangiate debbono essere trattate per eliminare le
saponine. Si proprio le saponine che hanno proprietà curative, ma che se
ingerite a dosi elevate e di continuo sono tossiche per l’organismo. Anche noi
italiani abbiamo nella tradizione alimentare una pianta che se mangiata troppo
spesso e in quantità elevate è tossica: il Lathyrus
sativus, la “Cicerchia”, che accumula nei semi una peptide neurotossico,
per cui se ne consiglia l’uso saltuario. Insomma, ogni mondo è paese e ogni
cibo è potenzialmente tossico, si abusato (… nel senso latino del termine).
Lo yam, indipendentemente dalla specie, è la radice molto
carnosa della pianta. Per utilizzarla, viene in genere grattugiata o tagliata
in piccoli pezzi e lasciata in acqua per rimuovere le saponine. In ogni caso
anche la cottura contribuisce a ridurne la tossicità. Il più noto modo per
gustarla è il Foofoo o Foutou, una specie di polenta molto
densa di yam: con le dita se ne stacca un pezzetto formando una piccola pallina
che poi viene intinta in varie salse prima di essere gustata.
In genere le piante di Dioscorea
hanno un’ottima capacità di resistere alla siccità e sono delle ottime
utilizzatrici della risorsa acqua. Peccato che siano anche piante termofile, e
che per crescere abbiano bisogno di almeno 20°C. Pensandoci bene, però,
potrebbero essere una risorsa in alcune aree d’Italia dove le precipitazioni
stanno drasticamente diminuendo e le temperature aumentando, come il sud della
Sicilia o della Puglia, il decantato Salento. Questa parola, Salento, evoca il
sole, il mare, il vento (lu sole, lu
mare, lu jentu) ma anche alcuni prodotti della terra come i capperi o la “erva ti mare” o “critimi”, il Crithmum
maritimum i cui rametti sotto aceto sono IL sapore del Salento. Allora potremmo proporre il Salento come
terra della Dioscorea? Forese sì; e
un napoletano allora potrebbe dire “Yam
Salento, yam!”
Credits:
Foto utilizzate sotto licenza Wikimedia Commons
1) Yams at Brixton market. Taken by C Ford March 04.
2) Foutou igname accompagné de sauce arachide. Autore:
Aboukam
Sono i cibi del futuro, ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive. In molte parti del mondo sono consumati da tempo, ma nel nostro Paese suscitano ancora parecchie resistenze. Se ne parla il 21 ottobre a Milano Expo, all'Open Plaza – Expo Center, in una conferenza coordinata dal CNR. All’evento parteciperà lo chef Gennaro Esposito.
In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Delle opportunità offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della popolazione e per contrastare la malnutrizione e come esempio di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 presso l'Open Plaza - Expo Center, nella conferenza Research, suistainability and innovation in new foods.
L’evento è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
“Le meduse sono essenzialmente costituite da proteine con un efficace effetto anti ossidante, anti infiammatorio e anti ipertensivo, in particolare collagene, alcune specie, inoltre, contengono sostanze farmacologicamente attive”, spiega Leone: “Studi in corso al Cnr hanno evidenziato una significativa attività anti-cancro di estratti di medusa: in particolare molecole estratte da Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) si sono rivelate efficaci per arrestare - in vitro - la proliferazione di cellule del carcinoma mammario. Il valore nutraceutico si accompagna a quello nutrizionale per la qualità delle proteine e, a differenza di quanto si possa immaginare, le meduse, una volta liberate dalle sostanze urticanti, sono gustose sotto forma di sushi o cucinate con salse, spezie o in tempura, e possono essere disidratate e conservate in salamoia”.
Negli ultimi decenni si è determinato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: “I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”. Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). “In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido γ-linolenico e ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di questa microalga contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”, precisa Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare di anziani, bambini, sportivi e vegani; in Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture microalgali, infine, possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo/acqua e pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani. “Per superare le riluttanza che deriva dalla nostra cultura alimentare i ricercatori stanno lavorando per ricavarne farine, che risulterebbero ricche di sali minerali e proteine”, precisa Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. “Per noi è più facile mangiare un dolce preparato con farina di insetti che grilli o cavallette fritti. Queste farine potrebbero poi essere usate anche per l’alimentazione degli animali da allevamento, in alternativa a quelle di pesce, sempre più costose a causa del sovrasfruttamento del mare”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.
Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr.
Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito - chef pluristellato Michelin - del ristorante Torre del saracino di Vico Equense (Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
Luigi Nicolais, CNR President - Francesco Loreto, DISBA/CNR Director
Microalgae, jellyfish and insects: food of the future
Presentation of CNR research
Chair: Giuseppe Torzillo (ISE- Firenze)
Microalgae, jellyfish and insects as ingredients in new food era: Role and expertise of the CNR Institutes
Graziella Chini Zittelli, Antonella Leone (ISPA-Lecce), and Francesco Gai (ISPA-Torino)
Microalgae: food and feed applications
Vitor Verdelho Vieira, A4F - Algae for Future - Chief Development Officer, Lisbon, Portugal, and President of European Algae Biomass Association (EABA)
Edible insects: Future prospects for food and feed security
Paul Vantomme, FAO Rome
The dark and the bright side of jellyfish blooms: adapting to a more gelatinous future of the Mediterranean Sea
Stefano Piraino, University of Salento (Lecce) and CoNISMa
Coordinator MED-JELLYRISK (ENPI-CBC MED) project
Are jellyfish the seafood of the future?
Lucas Brotz, UBC Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Novel Foods: EU regulation, safety and nutritional value
Chair: Antonio Logrieco, Director Institute of Science of Food Production (ISPA-Bari)
Microalgae, jellyfish and insects as “Novel Food”: critical points of the current European legislation
#NuoviCibi tra ricerca, sostenibilità e innovazione, l'ultimo evento del Programma Vivaio Ricerca realizzato dal CNR in collaborazione a Padiglione Italia, si terrà il 21 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 all'Open Plaza - Expo Center. Nel corso del ricco programma, che esplora l'ambito di studio e di ricerca del Novel Food da un punto di vista scientifico, giuridico, economico e pratico, il "cibo" costituisce il perno dell'intera riflessione. Per l'occasione proponiamo due originali "ricette alla spirurina" create ad hoc per la conferenza dalla dott.ssa Federica Tenaglia (DiSBA-Cnr).
Crepes alla Spirulina
Ingredienti
3 uova
250 gr di farina
500 ml di latte
5 cucchiaini di spirulina
1 pizzico di sale
In una terrina sbattere le uova,
aggiungere la spirulina, il latte e il pizzico di sale. Aggiungere
pian piano la farina. Scaldare la padella e ungere con una noce di
burro eliminando l’eccesso. Versate 2/3 cucchiai di impasto in
padella. Quando i bordi della crepe cominciano a staccarsi dalla
padella girare la crepe facendo attenzione a non romperla. Terminare
la cottura dell’altro lato. Farcire a piacere.
Gnocchi alla Spirulina
Ingredienti
500 g patate
300 g farina
1 uovo
2 cucchiaini di spirulina
sale
olio
Lessare le patate con un pizzico di
sale. Schiacciare le patate ancora calde e far intiepidire. In una
ciotola capiente unire le patate, l’uovo, la spirulina, un pizzico
di sale e pian piano la farina fino ad ottenere una pasta morbida e
malleabile. Con l’impasto ottenuto formare gli gnocchi. Lessare gli
gnocchi in acqua bollente salata e un filo di olio e cuocere finché
non salgono in superficie.
A conclusione dell'evento lo Chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense di Napoli, mosterà al pubblico i segreti per cucinare il "Carpaccio di Medusa".
Istituito nel 2002, l'EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente su tutte le questioni legate alla catena alimentare e dei mangimi e fornisce consulenza scientifica in materia di nutrizione, in relazione alla legislazione comunitaria. Una proposta della Commissione europea per un nuovo regolamento sui nuovi prodotti alimentari è attualmente all'esame del Consiglio dell'UE e il Parlamento Europeo che ha proposto una procedura semplificata, vale a dire la notifica per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono dimostrare una storia di consumo alimentare; di questo e altri aspetti della Legge 258/97 ci parlerà il Dr. Worfgang Gelbmann durante la conferenza Nuovi Cibi fra ricerca, sostenibilità e innovazione che si terra il 21 ottobredalle 13.00 alle 16.00 all'Open Plaza Expo Center di Milano Expo 2015.
Segui l'evento su twitter @inuovicibi- Hashtag #NuoviCibi
Pubblichiamo per i lettori che desiderano approfondire l'argomento, il testo integrale del Regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari.
IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100
A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del
Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune
approvato il 9 dicembre 1996 dal comitato di conciliazione,
considerando che le differenze tra
legislazioni nazionali riguardanti nuovi prodotti o nuovi
ingredienti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei
prodotti alimentari; che esse possono creare condizioni di
concorrenza sleale che si ripercuotono direttamente sul
funzionamento del mercato interno;
considerando che, per tutelare la
salute pubblica, è necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i
nuovi ingredienti alimentari siano sottoposti ad una valutazione
unica della loro innocuità in base ad una procedura comunitaria
prima della loro immissione sul mercato della Comunità; che nel
caso di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari
sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti esistenti è
opportuno prevedere una procedura semplificata;
considerando che gli additivi
alimentari, gli aromi destinati all'impiego nei prodotti alimentari
e i solventi da estrazione sono disciplinati da altri strumenti
comunitari e devono quindi essere esclusi dal campo di applicazione
del presente regolamento;
considerando che è necessario
prevedere misure appropriate per l'immissione sul mercato di nuovi
prodotti e nuovi ingredienti alimentari derivati da varietà
vegetali rientranti nel campo d'applicazione delle direttive
70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (4) e
70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi (5);
considerando che i nuovi prodotti
o i nuovi ingredienti alimentari contenenti o costituiti da
organismi geneticamente modificati possono presentare dei rischi per
l'ambiente; che la direttiva
considerando che è necessario
consultare il comitato scientifico dell'alimentazione umana
istituito con la decisione 74/234/CEE (2) su ogni questione relativa
al presente regolamento che possa avere ripercussioni sulla salute
pubblica;
considerando che la direttiva
89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari (3) e la direttiva 93/99/CEE del
Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in
merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4) si
applicano ai nuovi prodotti
o ingredienti alimentari;
considerando che, fatti salvi i
requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria sull'etichettatura
dei prodotti alimentari, è opportuno fissare requisiti specifici
supplementari in materia di etichettatura; che tali requisiti
debbono essere contenuti in disposizioni precise affinché il
consumatore disponga dell'informazione necessaria; che è opportuno
garantire l'informazione di determinati gruppi di popolazione cui
sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza
in un nuovo prodotto alimentare di materie
che non sono presenti
nell'equivalente prodotto alimentare esistente susciti una riserva
d'ordine etico per tale gruppo di popolazione; che i prodotti e gli
ingredienti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati
che sono immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute
umana; che tale garanzia è data dal rispetto della procedura di
autorizzazione prevista nella direttiva 90/220/CEE e/o della
procedura di valutazione specifica stabilita dal presente
regolamento; che nella misura in cui un organismo è definito dalla
legislazione comunitaria, per quanto riguarda l'etichettatura,
l'informazione del consumatore sulla presenza di un organismo che è
stato geneticamente modificato costituisce un ulteriore requisito
applicabile ai prodotti e agli ingredienti alimentari coperti dal
presente regolamento;
considerando che, per quanto
concerne i prodotti e gli ingredienti alimentari destinati ad essere
immessi sul mercato per essere forniti al consumatore finale e che
possono contenere tanto prodotti geneticamente modificati quanto
prodotti convenzionali, e fatti salvi gli altri requisiti in materia
di etichettatura stabiliti dal presente regolamento, l'informazione
del consumatore sull'eventuale presenza nei relativi prodotti ed
ingredienti alimentari di organismi geneticamente modificati è
ritenuta — in via eccezionale, in particolare per quanto concerne
le grandi spedizioni alla rinfusa — rispondente ai requisiti di
cui all'articolo 8;
considerando che nulla impedisce a
un fornitore di informare il consumatore, tramite l'etichettatura di
un prodotto o ingrediente alimentare, che tale prodotto non
costituisce una novità nel senso del presente regolamento o che le
tecniche di ottenimento di nuovi prodotti indicate nell'articolo 1,
paragrafo 2 non sono state utilizzate per la produzione del prodotto
o ingrediente alimentare in questione;
considerando che è necessario
prevedere, nell'ambito del presente regolamento, una procedura di
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione
all'interno del comitato permanente per i prodotti alimentari
istituito con decisione 69/414/CEE (1);
considerando che un «modus
vivendi» tra il Parlamento europeo il Consiglio e la Commissione
relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 18 del trattato è stato concluso in
data 20 dicembre 1994 (2),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento ha per
oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di
nuovi ingredienti alimentari.
2. Il presente regolamento si
applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e
ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa
per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle
seguenti categorie:
c) prodotti e ingredienti alimentari con
una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
d)
prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da
microorganismi, funghi o alghe;
e) prodotti e ingredienti
alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e
ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i
prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche
tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso
alimentare sicuro storicamente comprovato;
f) prodotti e
ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non
generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella
composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti
alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro
metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.
3. Se del caso si può decidere,
secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di
prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione
del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 2
1. Il presente regolamento non si
applica:
a) agli additivi alimentari
disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari
destinati al consumo umano (3);
b) agli aromi destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva
88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei
materiali di base per la loro preparazione (1);
c) ai solventi da
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari
disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno
1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione
dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (2);
d) agli
enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del
regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (3)
2. Le esclusioni dal campo di
applicazione del presente regolamento di cui al paragrafo 1, lettere
a), b) e c) valgono solo nella misura in cui il livello di sicurezza
fissato dalle direttive 88/344/CEE, 88/388/CEE e 89/107/CEE
equivalga al livello di sicurezza contemplato dal presente
regolamento.
3. Fermo restando l'articolo 11, la Commissione
garantisce che il livello di sicurezza fissato nelle direttive
citate, nonché nelle misure di attuazione per tali direttive e per
il presente regolamento, equivalga a quello contemplato dal presente
regolamento.
Articolo 3
1. I prodotti o ingredienti
alimentari oggetto del presente regolamento
non devono:
—
presentare rischi per il consumatore;
— indurre in errore il
consumatore;
— differire dagli altri prodotti o ingredienti
alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che
il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il
consumatore sotto il profilo nutrizionale.
2. Ai fini dell'immissione sul mercato
della Comunità dei prodotti e ingredienti alimentari oggetto del
presente regolamento si applicano le procedure previste agli
agricoli 4, 6, 7 e 8 in base ai criteri definiti al
paragrafo 1
del presente articolo ed agli altri fattori pertinenti menzionati in
tali articoli.
__________
4. In deroga al paragrafo 2, la
procedura di cui all'articolo 5 si applica ai prodotti o agli
ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere
d) ed e), che, sulla base dei dati scientifici disponibili e
universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle
autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono
sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari
esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo,
il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze
indesiderabili.
Se del caso si può decidere,
secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di
prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione
del presente paragrafo.
Articolo 4
1. Il responsabile dell'immissione sul
mercato della Comunità (in appresso denominato «richiedente»)
presenta una domanda allo Stato membro sul cui mercato il prodotto
deve essere immesso per la prima volta. Esso trasmette
contemporaneamente copia della domanda alla Commissione.
2. Si
procede alla valutazione iniziale prevista dall'articolo 6. Al
termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato
membro di cui al paragrafo 1 informa senza indugio il richiedente:
— che può procedere all'immissione
del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato, quando non
sia richiesta la valutazione complementare di cui all'articolo 6,
paragrafo 3 e non sia stata formulata alcuna obiezione motivata ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, oppure
— che è necessaria una decisione di
autorizzazione conformemente all'articolo 7.
3. Tutti gli Stati membri notificano
alla Commissione nome e indirizzo degli organismi preposti alla
valutazione dei prodotti alimentari competenti, sul proprio
territorio, per la preparazione delle relazioni di valutazione
iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione pubblica raccomandazioni riguardanti gli aspetti
scientifici relativi:
— alle informazioni necessarie a
sostegno di una domanda nonché alla loro presentazione;
— alla
preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui
all'articolo 6.
5. Le eventuali modalità di
applicazione del presente articolo sono
adottate conformemente
alla procedura stabilita all'articolo 13.
Articolo 5
Nel caso dei prodotti o
ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il
richiedente notifica l'immissione sul mercato alla Commissione. Tale
notifica è corredata delle informazioni pertinenti di cui
all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione trasmette agli Stati
membri copia di detta notifica entro un termine di sessanta giorni,
nonché, a richiesta di uno Stato membro, copia di tali
informazioni. Ogni anno la Commissione pubblica un riassunto di tali
notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie
C.
Ai fini dell'etichettatura valgono le disposizioni
dell'articolo 8.
Articolo 6
1. La domanda di cui all'articolo 4,
paragrafo 1 contiene le informazioni necessarie, compresa una copia
degli studi svolti e ogni altro elemento atto a dimostrare che il
prodotto o ingrediente alimentare in questione soddisfa i criteri
stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un'adeguata proposta
per la presentazione e l'etichettatura del prodotto o
dell'ingrediente alimentare conformemente ai requisiti di cui
all'articolo 8. Inoltre, la domanda è corredata di un sommario del
fascicolo.
2. Quando riceve la domanda lo Stato membro di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 assicura che sia effettuata una
valutazione iniziale. A questo fine esso notifica alla Commissione
il nome dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti
alimentari incaricata di elaborare la relazione di valutazione
iniziale, oppure chiede alla Commissione di accordarsi con un altro
Stato membro affinché una delle autorità competenti per la
valutazione dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, prepari tale relazione.
La Commissione trasmette
senza indugio agli Stati membri copia del sommario del fascicolo
fornito dal richiedente ed il nome dell'autorità competente
incaricata di effettuare la valutazione iniziale.
3. La relazione
di valutazione iniziale è redatta entro tre mesi dalla data di
ricevimento della domanda che soddisfi le condizioni stabilite al
paragrafo 1, conformemente alle raccomandazioni di cui all'articolo
4, paragrafo 4 e stabilisce se il prodotto o ingrediente alimentare
debba o no formare oggetto di una valutazione complementare ai sensi
dell'articolo 7.
4. Lo Stato membro interessato trasmette senza
indugio la relazione dell'autorità competente per la valutazione
dei prodotti alimentari alla Commissione che, a sua volta, la
trasmette agli altri Stati membri. Entro sessanta giorni dalla data
di diffusione della relazione da parte della Commissione, uno Stato
membro o la Commissione può formulare le proprie osservazioni o
presentare un'obiezione motivata all'immissione sul mercato del
prodotto o ingredien te alimentare in questione. Le osservazioni o
obiezioni possono riguardare anche la presentazione o
l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.
Le
osservazioni o obiezioni formulate vengono inviate alla Commissione,
che le trasmette agli Stati membri entro il termine di sessanta
giorni di cui al primo comma.
Il richiedente fornisce, su
richiesta di uno Stato membro, copia delle informazioni utili
contenute nella domanda
Articolo 7
1. Qualora sia necessaria una
valutazione complementare conformemente all'articolo 6, paragrafo 3,
o sia formulata un'obiezione conformemente all'articolo 6, paragrafo
4, viene presa una decisione di autorizzazione seco ndo la procedura
di cui all'articolo 13.
2. La decisione definisce la portata
dell'autorizzazione e stabilisce,
ove necessario:
— le
condizioni di utilizzazione del prodotto o ingrediente alimentare;
—
la designazione del prodotto o ingrediente alimentare, nonché le
sue
specificazioni;
— i requisiti specifici in materia di
etichettatura di cui all'articolo 8.
3. La Commissione informa
senza indugio il richiedente della decisione presa. Le decisioni
sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità
europee.
Articolo 8
1. Fatti salvi gli altri requisiti in
materia di etichettatura dei prodotti
alimentari previsti dalla
legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si
applicano ai prodotti alimentari i seguenti requisiti specifici
supplementari in materia di etichettatura:
a) indicazione di
qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:
—
composizione,
— valore nutritivo o effetti nutritivi,
—
uso al quale è destinato il prodotto alimentare,
che rendano il
nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un
prodotto o ingrediente alimentare esistente.
Ai fini del
presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è
più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica
basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare
che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad
un
alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei
limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.
In
tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà
modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse
sono state ottenute;
b) indicazione della presenza nel nuovo
prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti
in un alimento equivalente esistente e che possono avere
ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;
c)
indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente
alimentare di sostanze che non sono presenti nell'alimento
equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di ordine
etico.
2. In mancanza di un prodotto o ingrediente alimentare
equivalente esistente, se necessario sono adottate le opportune
disposizioni per assicurare che il consumatore sia informato nel
modo adeguato della natura del prodotto o dell'ingrediente
alimentare.
3. Le eventuali modalità di applicazione del
presente articolo vengono decise conformemente alla procedura
stabilita all'articolo 13.
Articolo 10
Le modalità per la tutela delle
informazioni fornite dal richiedente sono adottate conformemente
alla procedura stabilita all'articolo 13.
Articolo 11
Il comitato scientifico
dell'alimentazione umana è consultato su ogni
questione
attinente al presente regolamento che può avere conseguenze
per
la salute pubblica.
Articolo 12
1. Qualora a seguito di nuove
informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già
esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che
l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al
presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per
l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o
sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio
territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso
ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione
precisando i motivi della propria decisione.
2. La Commissione
esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i
prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le
misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo
13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo
1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure.
Articolo 13
1. In caso di applicazione della
procedura definita nel presente articolo, la Commissione è
assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento
(CE) n. 178/2002 (1), in seguito denominato «il Comitato».
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (2),
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il
proprio regolamento interno.
Articolo 14
1. Al più tardi entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce
dell'esperienza acquisita la Commissione trasmette al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento
corredata, se del caso, di opportune proposte.
2. Fatta salva la
revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione controlla
l'attuazione del presente regolamento e le sue ripercussioni sulla
sanità, la tutela del consumatore, l'informazione del consumatore e
il funzionamento del mercato interno e, se del caso, presenterà
proposte quanto prima possibile.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in
vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio
1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ZALM
di Antonella Leone
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR, Ispa – Lecce)
La proliferazione di meduse (Cnidari) in numerosi ecosistemi marini, compreso il Mediterraneo, se da una parte determina un impatto negativo sulla salute pubblica, il turismo, le attività industriali e commerciali, dall’altra apre nuovi scenari: tali organismi potrebbero, infatti, rappresentare una fonte di composti d’importanza nutrizionale e una nuova risorsa per l’industria alimentare, mangimistica e farmacologica. Recenti dati hanno evidenziato peculiari proprietà biologiche delle meduse, fornendo una base scientifica al loro utilizzo, consolidato da millenni, nella cucina tradizionale e nella farmacopea del Sud Est Asiatico.
Le meduse rappresentano un alimento a basso contenuto calorico poiché consistono di acqua, sali minerali e proteine, con quantità trascurabili di lipidi. Talvolta la presenza di microalghe endosimbionti arricchisce i tessuti di alcune specie di meduse, di preziosi acidi grassi omega-3 e omega-6; anche il contenuto di carboidrati è trascurabile e l'apporto calorico è inferiore a 20 Kcal per 100g. Il prodotto fresco è ricco di sali minerali con una bassa probabilità di accumulare metalli pesanti poiché il ciclo vitale di questi organismi è spesso inferiore a un anno.
Le meduse commestibili sono pescate o allevate soprattutto nei Paesi del Sud-Est asiatico, dove sono vendute nei mercati locali o esportate in Giappone. L'aumento della domanda, unitamente alla riduzione della disponibilità di specie pregiate e alla proliferazione di diverse specie, ha favorito la pratica della loro pesca in altri Paesi e l’esportazione in tutto il mondo di prodotti a base di meduse. Uno studio recente ha, però, evidenziato che il 70-100% di tali prodotti non contiene la specie edule più pregiata (Rhopilema esculentum) come dichiarato in etichetta ma specie differenti, talvolta anche Pelagia noctiluca, la più comune e urticante nel Mediterraneo. Inoltre, tra gli inconvenienti va sicuramente citato l’uso di allume nel processo di essiccamento e conservazione, con presenza nel prodotto finale di residui talvolta al di sopra dei valori consentiti. Da ultimo, la presenza di sostanze urticanti, non ancora del tutto conosciute, tipiche del phylum e la continua scoperta di nuove specie, impone prudenza, pur rappresentando un interessante campo di indagine.
Dopo l’acquisizione di adeguate conoscenze del prodotto, lo sviluppo di nuove metodologie per il processamento e la conservazione, e l’adozione di idonee strategie per lo sfruttamento delle biomasse di meduse, questi organismi potrebbero costituire non più un problema ecologico e socioeconomico, ma una nuova risorsa in termini di sostenibilità alimentare.
In ogni caso, in Ue la possibilità di usare specifiche specie di meduse in campo alimentare è subordinata alla valutazione della applicabilità del reg. 258/97, che prevede la preventiva autorizzazione a livello europeo di tutti quegli alimenti privi di una storia significativa di consumo in campo alimentare all’interno dell’Unione.
Articolo tratto da: EFSA Focal Point Newsletter, Vol 2, n. 6, giugno 2014
Antonella Leone: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA, CNR)
L'ampia biodiversità marina, oltre ad
offrire nuove fonti nutrizionali, può rappresentare una valida fonte
di composti bioattivi sia di interesse nutraceutico sia per il loro
potenziale nello sviluppo di nuovi farmaci con attività
antimicrobica, antinfiammatoria e/o antitumorali.
I grandi
invertebrati marini, come la Scyphomedusae, sebbene possiedano
tipicamente sostanze urticanti prodotte in cellule specializzate,
appaiono come una preziosa opportunità non solo per la ricerca di
risorse alternative di alimenti ricchi in composti bioattivi ma anche
per lo sviluppo di nuovi farmaci o materiali biomedici. L’aumento,
negli ultimi decenni, dello zooplancton gelatinoso, sebbene con cause
non ancora chiare, si verifica anche in diverse zone costiere del
Mediterraneo. La percezione pubblica del fenomeno, che è
virtualmente guidata dai media, insieme ad una maggiore
antropizzazione dell’ambiente costiero, corrobora un impatto
potenzialmente negativo di tali organismi sulle attività umane,
percezione che una migliore conoscenza potrebbe certamente
modificare.
Dalle meduse la sfida alle cellule cancerose
I tessuti delle meduse sono particolarmente ricchi di
proteine digeribili e di collagene, una preziosa proteina strutturale
dei tessuti animali, ricca di aminoacidi idrofobici. L’idrolizzato
di collagene delle meduse possiede una forte attività antiossidante,
foto-protettiva e anti-melanogenica su cellule di mammifero. Le
potenzialità del collagene estratto da meduse, come antiossidante
naturale, fonte di peptidi bioattivi e biomateriali sono
particolarmente interessanti per l’industria biomedica,
farmacologica e cosmetica anche perché senza rischio da BSE.
Recentemente, alcuni progetti
Europei, come MED-JELLYRISK e
VECTORS si stanno occupando dei
problemi correlati al fenomeno della proliferazione di meduse,
considerando anche gli eventuali impatti positivi.
Studi sulla
possibile attività anti-cancro di estratti di medusa hanno indicato
la capacità di inibire la crescita di cellule tumorali umane in
coltura e l’abilità di modulare la comunicazione intercellulare
mediata da giunzioni gap (GJIC) un obiettivo chiave nel processo di
carcinogenesi.
Antonella Leone, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA, CNR)
La
proliferazione di organismi marini gelatinosi (meduse, ctenofori,
salpe) è un fenomeno osservato negli ecosistemi marini di tutto il
mondo, incluso il mar Mediterraneo, con una frequenza e dimensione
che appare in costante aumento. Quando avvengono su coste
antropizzate, tali fenomeni determinano effetti sociali ed economici
piuttosto negativi per il loro impatto sulla salute pubblica, il
turismo, le attività industriali e commerciali.
Tali organismi possono tuttavia rappresentare una fonte di composti d’importanza
nutrizionale e salutistica e una nuova, potenziale, risorsa per
l’industria alimentare, mangimistica e farmacologica.
Gli
effetti salutistici delle sostanze bioattive hanno fatto delle meduse
una risorsa nutraceutica ben
conosciuta nei paesi del Sud-Est
Asiatico, ampiamente adottata nella farmacopea e nella cucina
tradizionale cinese. In Cina tale alimento è, infatti,
tradizionalmente usato per il trattamento di ipertensione, bronchiti,
tracheiti, asma e ulcere gastriche. Le meduse commestibili sono
maggiormente diffuse in Giappone, Cina, Corea e paesi del Sudest
Asiatico, dove sono vendute nei mercati locali o esportati,
principalmente in Giappone.
In Europa l’uso delle meduse in
campo alimentare è subordinato alla valutazione dell’applicabilità
della Regolazione EC 258/97 ,
attualmente in fase di revisione, che prevede la preventiva
autorizzazione a livello europeo di tutti quegli alimenti privi
di una storia significativa di consumo in campo alimentare
all’interno dell’Unione
Europea (European Food Safety Authority).
Tali
prodotti non sempre rispettano le regole di tracciabilità e di
sicurezza in vigore nei Paesi Occidentali, recenti studi hanno,
infatti, evidenziato che gran parte dei prodotti commerciali, sia nel
mercato cinese sia italiano, non contiene la specie edule più
pregiata (Rhopilema esculentum) come dichiarato in etichetta, ma
anche altre specie, fra cui alcune specie di meduse comuni nel Mediterraneo e Atlantico.
I prodotti alimentari a base di meduse
rientrano nella categoria dei novel foods (nuovi alimenti), la cui
immissione in commercio potrebbe determinare una nuova situazione di
consumo che richiede una valutazione, in relazione all'aumento dei
livelli di esposizione da parte dei consumatori ad alcune sostanze
veicolate dai citati alimenti. Per questa ragione, il Ministero della
Salute, periodicamente pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco
delle tipologie di novel food la cui immissione in commercio in
Italia, per la sola finalità di monitoraggio richiede la procedura
di notifica da parte delle imprese titolari di prodotti autorizzati
come novel food.
L’adozione di strategie per lo sfruttamento
delle biomasse di meduse, attraverso la ricerca di nuove
metodologie
per la trasformazione e conservazione, e per lo studio delle
proprietà nutrizionali e salutistiche, può aprire nuovi scenari
d’intervento nel settore alimentare. In definitiva, lo sviluppo
di nuovi prodotti derivanti dalle biomasse di meduse, può
trasformare un problema in una nuova risorsa in termini di
sostenibilità e sicurezza alimentare.
Leggi: Meduse come fonte di composti bioattivi
Mercoledì 7 ottobre, EXPO Milano, Padiglione UE. Siamo qui per il convegno "@PiantePopoli Portare con sé la biodiversità: piante e popoli che si muovono” organizzato dal CNR. Live-twitting con l’hashtag #MercatiErranti. Alle 14.30 fischio d’inizio con le prime presentazioni degli oratori. E parte il Twitting!
Comincia un fitto intreccio di messaggi con un picco di 300 post nell’arco di tre ore, circa 2 post al minuto. E tante immagini dai mercati rionali di Roma, Palermo, Firenze, Padova, ma anche da luoghi che apparentemente non sono mercati, come la banchina peschereccia del porto di Trani.
Una valanga di immagini su twitter e alcuni filmati in sala mostrano frutta, verdura, carne, pesce, street food, insomma l’intensa e colorata vita dei mercati nella loro accezione più ampia. Nonostante il mio occhio, quello buono, debba dividersi tra lo schermo del pc e il monitor delle presentazioni, qualche immagine cattura la mia attenzione come farebbe un frenetico pesciolino per un luccio affamato.
Ne ho girati di mercati e campagne, ma queste sono immagini di piante inusuali sul territorio italiano e mi fanno scattare l’interruttore cerebrale della curiosità sfrenata.
La prima immagine che mi abbaglia è presente nel filmato girato al Mercato Esquilino di Roma da Amate l’Architettura in cui si intervista Ylang. Lui ci racconta che questa zucca è imparentata con le zucche siciliane e i semi arrivano direttamente dalla Cina per essere coltivati a Roma e Aprilia.
Ma le “zucche siciliane” cui fa riferimento Ylang in genere sono Lagenaria siceraria, che nella sua forma allungata, la varietà longissima, viene consumata immatura esattamente come le zucchine.
(2) Lagenaria siceraria
Ma! La Lagenaria non è costoluta.
Di cosa si tratta allora?
Quasi certamente sono delle Cucurbitaceae, la grande famiglia delle zucche, dei cocomeri, dei cetrioli e dei meloni, ma anche dei “caroselli e barattieri” pugliesi. Questi ultimi sono il fossile vivente della prima domesticazione del melone (Cucumis melo), quando il frutto immaturo era consumato come un vegetale, prima che fosse domesticata la tipologia dolce che conosciamo oggi. Domesticazione avvenuta probabilmente in epoca Romana e presumibilmente per introduzione dall’Oriente. In Puglia sono usati al posto dei cetrioli, ma di tutte le forme possibili, nessuna è costoluta. E il mistero s’infittisce.
(3) Caroselli e barattieri pugliesi
Poi, Giulio Pascali posta un’immagine (foto 1) della stessa specie e anche i colleghi di Palermo di @vite2vino la scovano nel mercato di Ballarò.
(4) Mercato Ballarò, Palermo
Potrebbe trattarsi di Trichosanthes cucumerina la cosiddetta zucca serpente? Una specie dai fiori “capelloni”, da cui il nome che significa letteralmente “fiore coi capelli”, ma questa è una pianta tropicale e quasi sconosciuta in Cina.
(5) Trichosanthes cucumerina, zucca serpente
Poi il mio amico Karl, ottimo botanico, lancia un suggerimento: potrebbe essere una Luffa. Chi di noi frequenta le erboristerie o i negozi naturistico-salutistico-cosmetici conosce la “spugna vegetale”, ovvero, quella spugna ottenuta facendo disfare le parti molli di una zucca, appunto, la Luffa cylindrica. La nostra zucca cinese è una sua cugina abbastanza stretta: la Luffa acutangula.
Originaria dell’Asia è alquanto coltivata in Cina e raccolta immatura per essere usata come un vegetale fresco. Se passa di maturazione, la sua struttura diventa più fibrosa, come nella sua parente usata come spugna.
Pare che sia uno degli ingredienti delle ricette vegane, oltre che un cibo a la page usato al posto delle comuni e un poco villane (nel senso latino) zucchine. Insomma, una sorta di zucchina radical chic! La pianta è anche usata a scopo medicinale nei territori d’origine: un decotto delle sue fibre è usato per prevenire i raffreddori, curare le sinusiti e per alleviare i dolori muscolari e dell’artrite.
Crediti:
Immagine di apertura
"Luffa acutangula, Chinese vegetable in a market in Haikou City, Hainan Province, China."
By Anna Frodesiak (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons