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Prof. Stefano Piraino, Università del Salento, Coordinatore Progetto Europeo Med-Jellyrisk


Il Mar Mediterraneo è una delle regioni del pianeta più sensibili ai cambiamenti ambientali. Negli ultimi decenni la frequenza, l'entità e la durata delle proliferazioni o "fioriture" di meduse nel Mare Nostrum sono progressivamente aumentate, richiamando una crescente attenzione verso questi delicati organismi sia da parte dei ricercatori, volti a comprendere le cause di questi fenomeni, che del grande pubblico. Spesso le grandi popolazioni di meduse sono considerate come un'anomalia o un disturbo per l'equilibrio degli ecosistemi marini, o come un impedimento per le attività umane, come la pesca, l'acquacoltura, la balneazione, e persino per gli impianti industriali costieri. 

I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni e di quantificare l'impatto per l'ecosistema marino e per l'uomo, ma anche di rivelarne alcuni potenziali risvolti positivi. MED-JELLYRISK 2012-2015 (www.jellyrisk.eu) è un progetto di ricerca finanziato dal programma ENPI CBCMED che ha permesso di sviluppare un approccio multidisciplinare e integrato a livello transnazionale per l'attuazione di strategie condivise di studio, monitoraggio e prevenzione delle fioriture di meduse nel Mar Mediterraneo, in accordo con le raccomandazioni della Strategia Marina della Commissione Europea (MSFD, 2008) per la crescita sostenibile e la protezione degli ecosistemi marini europei.


Durante la conferenza Nuovi cibi tra ricerca, sostenibilità e innovazione, presenterò alcuni tra i risultati più significativi del progetto MED-JELLYRISK, quali: il raggiungimento di un alto livello di partecipazione e di consapevolezza del grande pubblico sul "fenomeno meduse"; la formazione di operatori tecnici del settore e di nuovi ricercatori, la standardizzazione dei metodi di studio a livello internazionale; la scoperta di nuove specie; l'identificazione dei principali meccanismi biologici e dei fattori ambientali promotori; lo messa a punto di modelli matematici di previsione; la sperimentazione di strumenti di mitigazione, come le reti antimeduse; la raccolta di nuovi, promettenti dati sul potenziale utilizzo delle meduse mediterranee per uso farmaceutico, nutraceutico, ed alimentare.

Prof. Stefano Piraino, Laboratorio di Biologia Evolutiva degli Invertebrati marini
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - DISTEBA


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Radice di luce” la chiamava Rudolf Steiner, l'unico vegetale del pianeta con la capacità di raccogliere e conservare la luce eterica, quella luce di cui il nostro organismo ha bisogno per conservarsi in perfetta salute. Ma Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861- 1925) non era né un agronomo, né un medico, né tanto meno un nutrizionista: era un filosofo, il fondatore della “Antroposofia”. Steiner è un personaggio piuttosto discusso, con alcuni appassionati estimatori e seguaci delle sue teorie e altrettanti, e altrettanto entusiasmati, detrattori. E in un blog destinato alla agro-biodiversità non parleremmo di Steiner se non fosse per la “radice di luce” ovvero la Dioscorea batatas da lui denominata “lichtyam” parola con la quale è conosciuta dai suoi ammiratori.
La Dioscorea batatas, detta anche “Igname della Cina”, fu descritta per la prima volta dal botanico Joseph Decaisne (1807-1882). Pianta originaria della Cina, da cui il nome, è una pianta oggi coltivata soprattutto per le sue proprietà medicinali, in quanto ricca di una serie di principi biologicamente attivi, fra cui alcune saponine steroidee (dioscina e diosgenina) e il  DHEA (diidroepiandrosterone), tutte sostanze coinvolte nella sintesi di ormoni sessuali. Infatti, gli estratti di questa pianta sono spesso utilizzati in caso di dismenorrea o per alleviare i sintomi della menopausa.
La cosa ancora più interessate, però, è che questa pianta ha una serie di “cugine” che sono alla base dell’alimentazione di interi popoli. Durante l’evento #MercatiErranti sono girati in rete filmati e foto che ritraggono lo Yam, un tubero apprezzato moltissimo in Africa subsahariana e coltivato anche in Italia per soddisfare la richiesta di migliaia di immigrati che associano quel cibo alla loro terra d’origine. La cosa non mi meraviglia affatto: mio zio Peppino, emigrato negli USA nel lontano 1932, aveva come simbolo identitario della sua origine italiana le piante di “vasilicoje”, il basilico, che coltivava al posto dei fiori nel backyard della sua casa di Queens.
Tornando allo Yam, in realtà parliamo non di una sola specie, ma di una serie di piante far loro strettamente imparentate, tutte chiamate yam o igname. Una curiosità: pare che la parola igname derivi dalla corruzione della parola wolof (lingua senegalese) “niam” che significa “assaggia” o “mangia”. Già immagino il marinaio portoghese che chiede al longilineo wolof “Come si chiama?” e quello che risponde “Mangia!” ma in realtà pensa “che glie ne importa a quest’uomo dal colorito tanto malaticcio”.
In Africa le specie più diffuse sono la Dioscorea rotundata o yam bianco, la più diffusa oggi anche in Italia, e la D. cayenensis o yam giallo. Oltre a queste una decina di specie asiatiche e americane oltre che africane. Tutte per essere mangiate debbono essere trattate per eliminare le saponine. Si proprio le saponine che hanno proprietà curative, ma che se ingerite a dosi elevate e di continuo sono tossiche per l’organismo. Anche noi italiani abbiamo nella tradizione alimentare una pianta che se mangiata troppo spesso e in quantità elevate è tossica: il Lathyrus sativus, la “Cicerchia”, che accumula nei semi una peptide neurotossico, per cui se ne consiglia l’uso saltuario. Insomma, ogni mondo è paese e ogni cibo è potenzialmente tossico, si abusato (… nel senso latino del termine).
Lo yam, indipendentemente dalla specie, è la radice molto carnosa della pianta. Per utilizzarla, viene in genere grattugiata o tagliata in piccoli pezzi e lasciata in acqua per rimuovere le saponine. In ogni caso anche la cottura contribuisce a ridurne la tossicità. Il più noto modo per gustarla è il Foofoo o Foutou, una specie di polenta molto densa di yam: con le dita se ne stacca un pezzetto formando una piccola pallina che poi viene intinta in varie salse prima di essere gustata.


In genere le piante di Dioscorea hanno un’ottima capacità di resistere alla siccità e sono delle ottime utilizzatrici della risorsa acqua. Peccato che siano anche piante termofile, e che per crescere abbiano bisogno di almeno 20°C. Pensandoci bene, però, potrebbero essere una risorsa in alcune aree d’Italia dove le precipitazioni stanno drasticamente diminuendo e le temperature aumentando, come il sud della Sicilia o della Puglia, il decantato Salento. Questa parola, Salento, evoca il sole, il mare, il vento (lu sole, lu mare, lu jentu) ma anche alcuni prodotti della terra come i capperi o la “erva ti mare” o “critimi”, il Crithmum maritimum i cui rametti sotto aceto sono IL sapore del Salento. Allora potremmo proporre il Salento come terra della Dioscorea? Forese sì; e un napoletano allora potrebbe dire “Yam Salento, yam!”


Credits:
Foto utilizzate sotto licenza Wikimedia Commons
1) Yams at Brixton market. Taken by C Ford March 04.
2) Foutou igname accompagné de sauce arachide. Autore: Aboukam


Sono i cibi del futuro, ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive. In molte parti del mondo sono consumati da tempo, ma nel nostro Paese suscitano ancora parecchie resistenze. Se ne parla il 21 ottobre a Milano Expo, all'Open Plaza – Expo Center, in una conferenza coordinata dal CNR. All’evento parteciperà lo chef Gennaro Esposito.

In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Delle opportunità offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della popolazione e per contrastare la malnutrizione e come esempio di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 presso l'Open Plaza - Expo Center, nella conferenza Research, suistainability and innovation in new foods.

L’evento è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.

“Le meduse sono essenzialmente costituite da proteine con un efficace effetto anti ossidante, anti infiammatorio e anti ipertensivo, in particolare collagene, alcune specie, inoltre, contengono sostanze farmacologicamente attive”, spiega Leone: “Studi in corso al Cnr hanno evidenziato una significativa attività anti-cancro di estratti di medusa: in particolare molecole estratte da Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) si sono rivelate efficaci per arrestare - in vitro - la proliferazione di cellule del carcinoma mammario. Il valore nutraceutico si accompagna a quello nutrizionale per la qualità delle proteine e, a differenza di quanto si possa immaginare, le meduse, una volta liberate dalle sostanze urticanti, sono gustose sotto forma di sushi o cucinate con salse, spezie o in tempura, e possono essere disidratate e conservate in salamoia”.


Negli ultimi decenni si è determinato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: “I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”. Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). “In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido γ-linolenico e ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di questa microalga contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”, precisa Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare di anziani, bambini, sportivi e vegani; in Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture microalgali, infine, possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo/acqua e pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.

Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani. “Per superare le riluttanza che deriva dalla nostra cultura alimentare i ricercatori stanno lavorando per ricavarne farine, che risulterebbero ricche di sali minerali e proteine”, precisa Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. “Per noi è più facile mangiare un dolce preparato con farina di insetti che grilli o cavallette fritti. Queste farine potrebbero poi essere usate anche per l’alimentazione degli animali da allevamento, in alternativa a quelle di pesce, sempre più costose a causa del sovrasfruttamento del mare”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.

Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr.

Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito - chef pluristellato Michelin - del ristorante Torre del saracino di Vico Equense (Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti. 


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AGENDA

Welcome and opening address
Luigi Nicolais, CNR President - Francesco Loreto, DISBA/CNR Director

Microalgae, jellyfish and insects: food of the future

Presentation of CNR research
Chair: Giuseppe Torzillo (ISE- Firenze)

Microalgae, jellyfish and insects as ingredients in new food era: Role and expertise of the CNR Institutes
Graziella Chini Zittelli, Antonella Leone (ISPA-Lecce), and Francesco Gai (ISPA-Torino)

Microalgae: food and feed applications
Vitor Verdelho Vieira, A4F - Algae for Future - Chief Development Officer, Lisbon, Portugal, and President of European Algae Biomass Association (EABA)

Edible insects: Future prospects for food and feed security
Paul Vantomme, FAO Rome

The dark and the bright side of jellyfish blooms: adapting to a more gelatinous future of the Mediterranean Sea
Stefano Piraino, University of Salento (Lecce) and CoNISMa
Coordinator MED-JELLYRISK (ENPI-CBC MED) project

Are jellyfish the seafood of the future?
Lucas Brotz, UBC Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Novel Foods: EU regulation, safety and nutritional value

Chair: Antonio Logrieco, Director Institute of Science of Food Production (ISPA-Bari)

Microalgae, jellyfish and insects as “Novel Food”: critical points of the current European legislation
Silvio Mangini, Archimede Ricerche SRL, Genoa, Italy

EFSA’s role on Novel Foods
Wolfgang Gelbmann, European Food Safety Authority . EFSA, EU

Nutritional value and food safety of New Foods
Maria Gabriella Giuffrida, CNR-ISPA, Torino, Italy

The wisdom of flavour and New Foods
Gabriella Morini, University of Gastronomic Sciences, Pollenzo (CN), Italy

Economy and market of microalgae, insects and jellyfish as food: present situation and perspectives
Elena Pagliarino, CNR-IRCrES, Turin, Italy

Food Exhibition

Chair: Antonio Logrieco, Director Institute of Science of Food Production (ISPA-Bari)

The Mediterranean cuisine meets innovation - culinary trials with New Foods
Gennaro Esposito (chef) Torre del Saracino, Vico Equense, Naples, Italy


Event Closure: Francesco Loreto, DISBA/CNR Director


#NuoviCibi tra ricerca, sostenibilità e innovazione, l'ultimo evento del Programma Vivaio Ricerca realizzato dal CNR in collaborazione a Padiglione Italia, si terrà  il 21 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 all'Open Plaza - Expo Center. Nel corso del ricco programma, che esplora l'ambito di studio e di ricerca del Novel Food da un punto di vista scientifico, giuridico, economico e pratico, il "cibo" costituisce il perno dell'intera riflessione. Per l'occasione proponiamo due originali "ricette alla spirurina" create ad hoc per la conferenza dalla dott.ssa Federica Tenaglia (DiSBA-Cnr).

 Crepes alla Spirulina

Ingredienti
3 uova
250 gr di farina
500 ml di latte
5 cucchiaini di spirulina
1 pizzico di sale

In una terrina sbattere le uova, aggiungere la spirulina, il latte e il pizzico di sale. Aggiungere pian piano la farina. Scaldare la padella e ungere con una noce di burro eliminando l’eccesso. Versate 2/3 cucchiai di impasto in padella. Quando i bordi della crepe cominciano a staccarsi dalla padella girare la crepe facendo attenzione a non romperla. Terminare la cottura dell’altro lato. Farcire a piacere.

 Gnocchi alla Spirulina
 
Ingredienti
500 g patate
300 g farina
1 uovo
2 cucchiaini di spirulina
sale
olio

Lessare le patate con un pizzico di sale. Schiacciare le patate ancora calde e far intiepidire. In una ciotola capiente unire le patate, l’uovo, la spirulina, un pizzico di sale e pian piano la farina fino ad ottenere una pasta morbida e malleabile. Con l’impasto ottenuto formare gli gnocchi. Lessare gli gnocchi in acqua bollente salata e un filo di olio e cuocere finché non salgono in superficie.


A conclusione dell'evento lo Chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense di Napoli, mosterà al pubblico i segreti per cucinare il "Carpaccio di Medusa".

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EuroMarine

EFSA’s role on Novel Foods

Istituito nel 2002, l'EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente su tutte le questioni legate alla catena alimentare e dei mangimi e fornisce consulenza scientifica in materia di nutrizione, in relazione alla legislazione comunitaria. Una proposta della Commissione europea per un nuovo regolamento sui nuovi prodotti alimentari è attualmente all'esame del Consiglio dell'UE e il Parlamento Europeo che ha proposto una procedura semplificata, vale a dire la notifica per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono dimostrare una storia di consumo alimentare; di questo e altri aspetti della Legge 258/97 ci parlerà il Dr. Worfgang Gelbmann durante la conferenza Nuovi Cibi fra ricerca, sostenibilità e innovazione che si terra il 21 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 all'Open Plaza Expo Center di Milano Expo 2015.
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Pubblichiamo per i lettori che desiderano approfondire l'argomento, il testo integrale del Regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari

REGOLAMENTO (CE) n. 258/97 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 1997
sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 1996 dal comitato di conciliazione,

  1. considerando che le differenze tra legislazioni nazionali riguardanti nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari; che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale che si ripercuotono direttamente sul funzionamento del mercato interno;
  2. considerando che, per tutelare la salute pubblica, è necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari siano sottoposti ad una valutazione unica della loro innocuità in base ad una procedura comunitaria prima della loro immissione sul mercato della Comunità; che nel caso di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti esistenti è opportuno prevedere una procedura semplificata;
  3. considerando che gli additivi alimentari, gli aromi destinati all'impiego nei prodotti alimentari e i solventi da estrazione sono disciplinati da altri strumenti comunitari e devono quindi essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento;
  4. considerando che è necessario prevedere misure appropriate per l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari derivati da varietà vegetali rientranti nel campo d'applicazione delle direttive 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (4) e 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (5);
  5. considerando che i nuovi prodotti o i nuovi ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati possono presentare dei rischi per l'ambiente; che la direttiva
  6. considerando che è necessario consultare il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE (2) su ogni questione relativa al presente regolamento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica;
  7. considerando che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3) e la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4) si applicano ai nuovi prodotti
    o ingredienti alimentari;
  8. considerando che, fatti salvi i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è opportuno fissare requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura; che tali requisiti debbono essere contenuti in disposizioni precise affinché il consumatore disponga dell'informazione necessaria; che è opportuno garantire l'informazione di determinati gruppi di popolazione cui sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza in un nuovo prodotto alimentare di materie
    che non sono presenti nell'equivalente prodotto alimentare esistente susciti una riserva d'ordine etico per tale gruppo di popolazione; che i prodotti e gli ingredienti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati che sono immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute umana; che tale garanzia è data dal rispetto della procedura di autorizzazione prevista nella direttiva 90/220/CEE e/o della procedura di valutazione specifica stabilita dal presente regolamento; che nella misura in cui un organismo è definito dalla legislazione comunitaria, per quanto riguarda l'etichettatura, l'informazione del consumatore sulla presenza di un organismo che è stato geneticamente modificato costituisce un ulteriore requisito applicabile ai prodotti e agli ingredienti alimentari coperti dal presente regolamento;
  9. considerando che, per quanto concerne i prodotti e gli ingredienti alimentari destinati ad essere immessi sul mercato per essere forniti al consumatore finale e che possono contenere tanto prodotti geneticamente modificati quanto prodotti convenzionali, e fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura stabiliti dal presente regolamento, l'informazione del consumatore sull'eventuale presenza nei relativi prodotti ed ingredienti alimentari di organismi geneticamente modificati è ritenuta — in via eccezionale, in particolare per quanto concerne le grandi spedizioni alla rinfusa — rispondente ai requisiti di cui all'articolo 8;
  10. considerando che nulla impedisce a un fornitore di informare il consumatore, tramite l'etichettatura di un prodotto o ingrediente alimentare, che tale prodotto non costituisce una novità nel senso del presente regolamento o che le tecniche di ottenimento di nuovi prodotti indicate nell'articolo 1, paragrafo 2 non sono state utilizzate per la produzione del prodotto o ingrediente alimentare in questione;
  11. considerando che è necessario prevedere, nell'ambito del presente regolamento, una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE (1);
  12. considerando che un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18 del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994 (2),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari.
    2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle seguenti categorie:

    c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
    d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;
    e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
    f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

    3. Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
    Articolo 2

    1. Il presente regolamento non si applica:
    a) agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (3);
    b) agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1);
    c) ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (2);
    d) agli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (3)

    2. Le esclusioni dal campo di applicazione del presente regolamento di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) valgono solo nella misura in cui il livello di sicurezza fissato dalle direttive 88/344/CEE, 88/388/CEE e 89/107/CEE equivalga al livello di sicurezza contemplato dal presente regolamento.
    3. Fermo restando l'articolo 11, la Commissione garantisce che il livello di sicurezza fissato nelle direttive citate, nonché nelle misure di attuazione per tali direttive e per il presente regolamento, equivalga a quello contemplato dal presente regolamento.
    Articolo 3

    1. I prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento
    non devono:
    — presentare rischi per il consumatore;
    — indurre in errore il consumatore;
    — differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
    2. Ai fini dell'immissione sul mercato della Comunità dei prodotti e ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento si applicano le procedure previste agli agricoli 4, 6, 7 e 8 in base ai criteri definiti al
    paragrafo 1 del presente articolo ed agli altri fattori pertinenti menzionati in tali articoli.
    __________
    4. In deroga al paragrafo 2, la procedura di cui all'articolo 5 si applica ai prodotti o agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), che, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze indesiderabili.

    Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del presente paragrafo.

    Articolo 4

    1. Il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità (in appresso denominato «richiedente») presenta una domanda allo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere immesso per la prima volta. Esso trasmette contemporaneamente copia della domanda alla Commissione.
    2. Si procede alla valutazione iniziale prevista dall'articolo 6. Al termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 informa senza indugio il richiedente:
    — che può procedere all'immissione del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato, quando non sia richiesta la valutazione complementare di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e non sia stata formulata alcuna obiezione motivata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, oppure
    — che è necessaria una decisione di autorizzazione conformemente all'articolo 7.
    3. Tutti gli Stati membri notificano alla Commissione nome e indirizzo degli organismi preposti alla valutazione dei prodotti alimentari competenti, sul proprio territorio, per la preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
    4. Anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica raccomandazioni riguardanti gli aspetti scientifici relativi:
    — alle informazioni necessarie a sostegno di una domanda nonché alla loro presentazione;
    — alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6.

    5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono
    adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

    Articolo 5

    Nel caso dei prodotti o ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il richiedente notifica l'immissione sul mercato alla Commissione. Tale notifica è corredata delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione trasmette agli Stati membri copia di detta notifica entro un termine di sessanta giorni, nonché, a richiesta di uno Stato membro, copia di tali informazioni. Ogni anno la Commissione pubblica un riassunto di tali notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
    Ai fini dell'etichettatura valgono le disposizioni dell'articolo 8.

    Articolo 6

    1. La domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1 contiene le informazioni necessarie, compresa una copia degli studi svolti e ogni altro elemento atto a dimostrare che il prodotto o ingrediente alimentare in questione soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un'adeguata proposta per la presentazione e l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare conformemente ai requisiti di cui all'articolo 8. Inoltre, la domanda è corredata di un sommario del fascicolo.
    2. Quando riceve la domanda lo Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1 assicura che sia effettuata una valutazione iniziale. A questo fine esso notifica alla Commissione il nome dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari incaricata di elaborare la relazione di valutazione iniziale, oppure chiede alla Commissione di accordarsi con un altro Stato membro affinché una delle autorità competenti per la valutazione dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, prepari tale relazione.
    La Commissione trasmette senza indugio agli Stati membri copia del sommario del fascicolo fornito dal richiedente ed il nome dell'autorità competente incaricata di effettuare la valutazione iniziale.
    3. La relazione di valutazione iniziale è redatta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda che soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, conformemente alle raccomandazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e stabilisce se il prodotto o ingrediente alimentare debba o no formare oggetto di una valutazione complementare ai sensi dell'articolo 7.
    4. Lo Stato membro interessato trasmette senza indugio la relazione dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari alla Commissione che, a sua volta, la trasmette agli altri Stati membri. Entro sessanta giorni dalla data di diffusione della relazione da parte della Commissione, uno Stato membro o la Commissione può formulare le proprie osservazioni o presentare un'obiezione motivata all'immissione sul mercato del prodotto o ingredien te alimentare in questione. Le osservazioni o obiezioni possono riguardare anche la presentazione o l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.
    Le osservazioni o obiezioni formulate vengono inviate alla Commissione, che le trasmette agli Stati membri entro il termine di sessanta giorni di cui al primo comma.
    Il richiedente fornisce, su richiesta di uno Stato membro, copia delle informazioni utili contenute nella domanda

    Articolo 7

    1. Qualora sia necessaria una valutazione complementare conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, o sia formulata un'obiezione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, viene presa una decisione di autorizzazione seco ndo la procedura di cui all'articolo 13.
    2. La decisione definisce la portata dell'autorizzazione e stabilisce,
    ove necessario:
    — le condizioni di utilizzazione del prodotto o ingrediente alimentare;
    — la designazione del prodotto o ingrediente alimentare, nonché le sue
    specificazioni;
    — i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 8.
    3. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
    Comunità europee.

    Articolo 8

    1. Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti
    alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si applicano ai prodotti alimentari i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura:
    a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:
    — composizione,
    — valore nutritivo o effetti nutritivi,
    — uso al quale è destinato il prodotto alimentare,
    che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

    Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad
    un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.
    In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;
    b) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;
    c) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell'alimento equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico.
    2. In mancanza di un prodotto o ingrediente alimentare equivalente esistente, se necessario sono adottate le opportune disposizioni per assicurare che il consumatore sia informato nel modo adeguato della natura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.
    3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo vengono decise conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

    Articolo 10

    Le modalità per la tutela delle informazioni fornite dal richiedente sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

    Articolo 11

    Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su ogni
    questione attinente al presente regolamento che può avere conseguenze
    per la salute pubblica.

    Articolo 12

    1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione.
    2. La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure.

    Articolo 13

    1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), in seguito denominato «il Comitato».
    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (2), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
    3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 14

    1. Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce dell'esperienza acquisita la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento corredata, se del caso, di opportune proposte.
    2. Fatta salva la revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione controlla l'attuazione del presente regolamento e le sue ripercussioni sulla sanità, la tutela del consumatore, l'informazione del consumatore e il funzionamento del mercato interno e, se del caso, presenterà proposte quanto prima possibile.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
    Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.
    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente
    J.M. GIL-ROBLES
    Per il Consiglio
    Il Presidente
    G. ZALM

di Antonella Leone
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR, Ispa – Lecce)

La proliferazione di meduse (Cnidari) in numerosi ecosistemi marini, compreso il Mediterraneo, se da una parte determina un impatto negativo sulla salute pubblica, il turismo, le attività industriali e commerciali, dall’altra apre nuovi scenari: tali organismi potrebbero, infatti, rappresentare una fonte di composti d’importanza nutrizionale e una nuova risorsa per l’industria alimentare, mangimistica e farmacologica. Recenti dati hanno evidenziato peculiari proprietà biologiche delle meduse, fornendo una base scientifica al loro utilizzo, consolidato da millenni, nella cucina tradizionale e nella farmacopea del Sud Est Asiatico.

Le meduse rappresentano un alimento a basso contenuto calorico poiché consistono di acqua, sali minerali e proteine, con quantità trascurabili di lipidi. Talvolta la presenza di microalghe endosimbionti arricchisce i tessuti di alcune specie di meduse, di preziosi acidi grassi omega-3 e omega-6; anche il contenuto di carboidrati è trascurabile e l'apporto calorico è inferiore a 20 Kcal per 100g. Il prodotto fresco è ricco di sali minerali con una bassa probabilità di accumulare metalli pesanti poiché il ciclo vitale di questi organismi è spesso inferiore a un anno.

Le meduse commestibili sono pescate o allevate soprattutto nei Paesi del Sud-Est asiatico, dove sono vendute nei mercati locali o esportate in Giappone. L'aumento della domanda, unitamente alla riduzione della disponibilità di specie pregiate e alla proliferazione di diverse specie, ha favorito la pratica della loro pesca in altri Paesi e l’esportazione in tutto il mondo di prodotti a base di meduse. Uno studio recente ha, però, evidenziato che il 70-100% di tali prodotti non contiene la specie edule più pregiata (Rhopilema esculentum) come dichiarato in etichetta ma specie differenti, talvolta anche Pelagia noctiluca, la più comune e urticante nel Mediterraneo. Inoltre, tra gli inconvenienti va sicuramente citato l’uso di allume nel processo di essiccamento e conservazione, con presenza nel prodotto finale di residui talvolta al di sopra dei valori consentiti. Da ultimo, la presenza di sostanze urticanti, non ancora del tutto conosciute, tipiche del phylum e la continua scoperta di nuove specie, impone prudenza, pur rappresentando un interessante campo di indagine.

Dopo l’acquisizione di adeguate conoscenze del prodotto, lo sviluppo di nuove metodologie per il processamento e la conservazione, e l’adozione di idonee strategie per lo sfruttamento delle biomasse di meduse, questi organismi potrebbero costituire non più un problema ecologico e socioeconomico, ma una nuova risorsa in termini di sostenibilità alimentare. 
In ogni caso, in Ue la possibilità di usare specifiche specie di meduse in campo alimentare è subordinata alla valutazione della applicabilità del reg. 258/97, che prevede la preventiva autorizzazione a livello europeo di tutti quegli alimenti privi di una storia significativa di consumo in campo alimentare all’interno dell’Unione.

Articolo tratto da: EFSA Focal Point Newsletter, Vol 2, n. 6, giugno 2014


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Antonella Leone: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA, CNR)

L'ampia biodiversità marina, oltre ad offrire nuove fonti nutrizionali, può rappresentare una valida fonte di composti bioattivi sia di interesse nutraceutico sia per il loro potenziale nello sviluppo di nuovi farmaci con attività antimicrobica, antinfiammatoria e/o antitumorali.

I grandi invertebrati marini, come la Scyphomedusae, sebbene possiedano tipicamente sostanze urticanti prodotte in cellule specializzate, appaiono come una preziosa opportunità non solo per la ricerca di risorse alternative di alimenti ricchi in composti bioattivi ma anche per lo sviluppo di nuovi farmaci o materiali biomedici. L’aumento, negli ultimi decenni, dello zooplancton gelatinoso, sebbene con cause non ancora chiare, si verifica anche in diverse zone costiere del Mediterraneo. La percezione pubblica del fenomeno, che è virtualmente guidata dai media, insieme ad una maggiore antropizzazione dell’ambiente costiero, corrobora un impatto potenzialmente negativo di tali organismi sulle attività umane, percezione che una migliore conoscenza potrebbe certamente modificare.

Dalle meduse la sfida alle cellule cancerose
I tessuti delle meduse sono particolarmente ricchi di proteine digeribili e di collagene, una preziosa proteina strutturale dei tessuti animali, ricca di aminoacidi idrofobici. L’idrolizzato di collagene delle meduse possiede una forte attività antiossidante, foto-protettiva e anti-melanogenica su cellule di mammifero. Le potenzialità del collagene estratto da meduse, come antiossidante naturale, fonte di peptidi bioattivi e biomateriali sono particolarmente interessanti per l’industria biomedica, farmacologica e cosmetica anche perché senza rischio da BSE.

Recentemente, alcuni progetti Europei, come MED-JELLYRISK e VECTORS si stanno occupando dei problemi correlati al fenomeno della proliferazione di meduse, considerando anche gli eventuali impatti positivi.



Studi sulla possibile attività anti-cancro di estratti di medusa hanno indicato la capacità di inibire la crescita di cellule tumorali umane in coltura e l’abilità di modulare la comunicazione intercellulare mediata da giunzioni gap (GJIC) un obiettivo chiave nel processo di carcinogenesi.

Leggi anche Meduse nel piatto



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Meduse nel piatto

Antonella Leone, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA, CNR)
La proliferazione di organismi marini gelatinosi (meduse, ctenofori, salpe) è un fenomeno osservato negli ecosistemi marini di tutto il mondo, incluso il mar Mediterraneo, con una frequenza e dimensione che appare in costante aumento. Quando avvengono su coste antropizzate, tali fenomeni determinano effetti sociali ed economici piuttosto negativi per il loro impatto sulla salute pubblica, il turismo, le attività industriali e commerciali. 

Tali organismi possono tuttavia rappresentare una fonte di composti d’importanza nutrizionale e salutistica e una nuova, potenziale, risorsa per l’industria alimentare, mangimistica e farmacologica.
Gli effetti salutistici delle sostanze bioattive hanno fatto delle meduse una risorsa nutraceutica ben
conosciuta nei paesi del Sud-Est Asiatico, ampiamente adottata nella farmacopea e nella cucina tradizionale cinese. In Cina tale alimento è, infatti, tradizionalmente usato per il trattamento di ipertensione, bronchiti, tracheiti, asma e ulcere gastriche. Le meduse commestibili sono maggiormente diffuse in Giappone, Cina, Corea e paesi del Sudest Asiatico, dove sono vendute nei mercati locali o esportati, principalmente in Giappone.

In Europa l’uso delle meduse in campo alimentare è subordinato alla valutazione dell’applicabilità della Regolazione EC 258/97 , attualmente in fase di revisione, che prevede la preventiva autorizzazione a livello europeo di tutti quegli alimenti privi di una storia significativa di consumo in campo alimentare all’interno dell’Unione Europea (European Food Safety Authority).

Tali prodotti non sempre rispettano le regole di tracciabilità e di sicurezza in vigore nei Paesi Occidentali, recenti studi hanno, infatti, evidenziato che gran parte dei prodotti commerciali, sia nel mercato cinese sia italiano, non contiene la specie edule più pregiata (Rhopilema esculentum) come dichiarato in etichetta, ma anche altre specie, fra cui alcune specie di meduse comuni nel Mediterraneo e Atlantico.

I prodotti alimentari a base di meduse rientrano nella categoria dei novel foods (nuovi alimenti), la cui immissione in commercio potrebbe determinare una nuova situazione di consumo che richiede una valutazione, in relazione all'aumento dei livelli di esposizione da parte dei consumatori ad alcune sostanze veicolate dai citati alimenti. Per questa ragione, il Ministero della Salute, periodicamente pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco delle tipologie di novel food la cui immissione in commercio in Italia, per la sola finalità di monitoraggio richiede la procedura di notifica da parte delle imprese titolari di prodotti autorizzati come novel food.

L’adozione di strategie per lo sfruttamento delle biomasse di meduse, attraverso la ricerca di nuove
metodologie per la trasformazione e conservazione, e per lo studio delle proprietà nutrizionali e salutistiche, può aprire nuovi scenari d’intervento nel settore alimentare. In definitiva, lo sviluppo di nuovi prodotti derivanti dalle biomasse di meduse, può trasformare un problema in una nuova risorsa in termini di sostenibilità e sicurezza alimentare.
Leggi: Meduse come fonte di composti bioattivi

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(1) Luffa acutangola
Mercoledì 7 ottobre, EXPO Milano, Padiglione UE. Siamo qui per il convegno "@PiantePopoli Portare con sé la biodiversità: piante e popoli che si muovono” organizzato dal CNR. Live-twitting con l’hashtag #MercatiErranti. Alle 14.30 fischio d’inizio con le prime presentazioni degli oratori. E parte il Twitting!

Comincia un fitto intreccio di messaggi con un picco di 300 post nell’arco di tre ore, circa 2 post al minuto. E tante immagini dai mercati rionali di Roma, Palermo, Firenze, Padova, ma anche da luoghi che apparentemente non sono mercati, come la banchina peschereccia del porto di Trani.
Una valanga di immagini su twitter e alcuni filmati in sala mostrano frutta, verdura, carne, pesce, street food, insomma l’intensa e colorata vita dei mercati nella loro accezione più ampia.  Nonostante il mio occhio, quello buono, debba dividersi tra lo schermo del pc e il monitor delle presentazioni, qualche immagine cattura la mia attenzione come farebbe un frenetico pesciolino per un luccio affamato. 
Ne ho girati di mercati e campagne, ma queste sono immagini di piante inusuali sul territorio italiano e mi fanno scattare l’interruttore cerebrale della curiosità sfrenata.

La prima immagine che mi abbaglia è presente nel filmato girato al Mercato Esquilino di Roma da Amate l’Architettura in cui si intervista Ylang. Lui ci racconta che questa zucca è imparentata con le zucche siciliane e i semi arrivano direttamente dalla Cina per essere coltivati a Roma e Aprilia.



Ma le “zucche siciliane” cui fa riferimento Ylang in genere sono Lagenaria siceraria, che nella sua forma allungata, la varietà longissima, viene consumata immatura esattamente come le zucchine.

(2) Lagenaria siceraria
Ma! La Lagenaria non è costoluta.
Di cosa si tratta allora?

Quasi certamente sono delle Cucurbitaceae, la grande famiglia delle zucche, dei cocomeri, dei cetrioli e dei meloni, ma anche dei “caroselli e barattieri” pugliesi. Questi ultimi sono il fossile vivente della prima domesticazione del melone (Cucumis melo), quando il frutto immaturo era consumato come un vegetale, prima che fosse domesticata la tipologia dolce che conosciamo oggi. Domesticazione avvenuta probabilmente in epoca Romana e presumibilmente per introduzione dall’Oriente. In Puglia sono usati al posto dei cetrioli, ma di tutte le forme possibili, nessuna è costoluta. E il mistero s’infittisce.

(3) Caroselli e barattieri pugliesi
Poi, Giulio Pascali posta un’immagine (foto 1) della stessa specie e anche i colleghi di Palermo di @vite2vino la scovano nel mercato di Ballarò.


(4) Mercato Ballarò, Palermo

Potrebbe trattarsi di Trichosanthes cucumerina la cosiddetta zucca serpente? Una specie dai fiori “capelloni”, da cui il nome che significa letteralmente “fiore coi capelli”, ma questa è una pianta tropicale e quasi sconosciuta in Cina.

(5) Trichosanthes cucumerina, zucca serpente
Poi il mio amico Karl, ottimo botanico, lancia un suggerimento: potrebbe essere una Luffa. Chi di noi frequenta le erboristerie o i negozi naturistico-salutistico-cosmetici conosce la “spugna vegetale”, ovvero, quella spugna ottenuta facendo disfare le parti molli di una zucca, appunto, la Luffa cylindrica. La nostra zucca cinese è una sua cugina abbastanza stretta: la Luffa acutangula.
Originaria dell’Asia è alquanto coltivata in Cina e raccolta immatura per essere usata come un vegetale fresco. Se passa di maturazione, la sua struttura diventa più fibrosa, come nella sua parente usata come spugna.
Pare che sia uno degli ingredienti delle ricette vegane, oltre che un cibo a la page usato al posto delle comuni e un poco villane (nel senso latino) zucchine. Insomma, una sorta di zucchina radical chic! La pianta è anche usata a scopo medicinale nei territori d’origine: un decotto delle sue fibre è usato per prevenire i raffreddori, curare le sinusiti e per alleviare i dolori muscolari e dell’artrite.

Crediti:
Immagine di apertura
"Luffa acutangula, Chinese vegetable in a market in Haikou City, Hainan Province, China."
By Anna Frodesiak (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons